2021-04-09

ECCO IL PIANO DI RILANCIO DEL CASINO DI CAMPIONE


"Gentile Sig.ra/Sig.re ex dipendente della Casino di Campione S.p.a., con la presente le rappresentiamo le ragioni e i termini delle nostre proposte di accordo finalizzate alla presentazione del piano concordatario della Casino di Campione S.p.A. la cui auspicata omologazione da parte del Tribunale di Como potrà consentire la riapertura della Casa da Gioco". Inizia così il documento che proponiamo in esclusiva. 

Ecco il testo: Premesse v La Corte di Cassazione con sentenza del dicembre 2020, ha confermato l’invalidità del fallimento della Casinò di Campione S.p.A. La società tuttavia è oggetto di istanze di fallimento avanzate a suo carico dalla competente Procura della Repubblica; v Non di meno Il Tribunale di Como ha concesso uno ristrettissimo termine, non prorogabile, sino al 19 aprile 2021, per la presentazione di un piano concordatario (che per semplicità chiameremo di risanamento) il cui contenuto sarà poi attentamente valutato dal predetto Tribunale. Per l’effetto, se il piano di risanamento non dovesse essere presentato entro il 19 di Aprile 2021 o, una volta presentato, dovesse essere ritenuto non sostenibile e quindi non realizzabile, la società verrà nuovamente dichiarata fallita; v Conseguentemente stiamo approntando, con grande impegno e la rapidità imposta dalle circostanze, un piano di risanamento con le necessarie caratteristiche previste dalla legge da presentare entro il termine concessoci. v Riteniamo opportuno sottolinearvi che l’indebitamento della società è molto elevato (circa 130 milioni di euro complessivi), mentre la previsione di realizzo dei beni di proprietà della società appare estremamente limitato avendo la stessa in disponibilità, quale bene di maggior valore, solo un usufrutto temporaneo, e quindi non la proprietà dell’immobile che ospitava la Casa da Gioco. v Ciò porta a ritenere che in caso di nuovo fallimento della società sarà inevitabile una falcidia dei crediti della procedura, non solo chirografari, ma anche di natura privilegiata, quali quelli relativi agli ex dipendenti che ben difficilmente potranno essere soddisfatti per intero. v Inoltre, in caso di nuovo fallimento della società, anche l’incasso del TFR, garantito dal fondo di Garanzia INPS, sarebbe soggetto ai termini della procedura che, come già avrete costatato per il fallimento ora revocato - aperto circa due anni e sette mesi orsono - sono tutt’altro che immediati e potrebbero protrarsi nel tempo anche considerevolmente. v Allo stato il credito complessivo vantato dai dipendenti della Casinò di Campione S.p.A ammonta a circa 27 milioni di Euro ma sussiste la possibilità che possa essere significativamente incrementato all’esito delle cause di impugnazione dei licenziamenti, disposti nel corso del fallimento ora revocato Tale circostanza rende estremamente ardua la costruzione del piano in assenza di un accordo definitorio con questi ex dipendenti in grado di stabilizzare il debito complessivo. v La società sarà in grado di assolvere i propri debiti nei confronti dei creditori previlegiati, e quindi nei confronti degli ex dipendenti, solo grazie agli incassi che, seppur con la necessaria prudenza, sono stati previsti nei primi periodi della riapertura della Casa da Gioco. v Conseguentemente per la Società è fondamentale raggiungere un accordo con gli ex dipendenti prevedente una dilazione di pagamento compatibile con il tempo necessario a riavviare l’attività e riattivare gli incassi della Casa da Gioco v La soluzione di queste criticità, tramite gli accordi di seguito illustrati, consentirà, la presentazione al Tribunale di Como di un piano di risanamento serio e rigoroso indispensabile per scongiurare un nuovo fallimento che porterebbe alle conseguenze già in precedenza esposte escludendo altresì il ricorso da parte della società, in via alternativa, alla procedura di degrado dei crediti privilegiati – tra i quali anche quelli da lavoro – trasformando parte degli stessi, nei termini e modalità consentiti dalla legge, in crediti chirografari. v La proposta di risanamento della società, se accolta, consentirà invece, come anticipato, la riapertura della Casa da Gioco, seppur nei tempi imposti dai rischi di contagio COVID 19 atteso che i Casinò, così come tutte le attività che prevedono la presenza di pubblico, soggiacciono (in tutta Europa) alla sospensione dell’attività causata dalla pandemia in atto. v Sulla base dei tempi di procedura e delle attuali previsioni di soluzione della crisi pandemica è possibile tuttavia ipotizzare per la riapertura alla fine del 2021 ed al massimo nei primi mesi del 2022. v La valutazione positiva del piano di risanamento da parte del Tribunale di Como e la sua omologazione permetterà alla società di assumere, sin dalla riapertura, 170/180 persone tra gli ex dipendenti della Casa da Gioco. v E’ necessario che sappiate che le determinazioni relative alla iniziale entità delle assunzioni sono state condizionate dalla necessità di comporre una pianta organica, sia per mansioni che per numero di addetti, in grado di sostenere la fase di avvio della riapertura del Casinò rispettando al contempo i limiti di spesa per il personale previsti dal piano concordatario che, per il primo biennio almeno, prevede ingenti pagamenti a favore dei creditori della Società, tra cui gli ex dipendenti. D’altro canto i ricavi sono stati necessariamente stimati con estrema prudenza alla luce della difficoltà di riavviare dopo un lungo periodo di chiusura l’attività della casa da gioco. v Le prospettive di crescita della entità dei ricavi della Casa da Gioco analizzate dagli esperti sulla base dei dati storici della stessa, consentono tuttavia di ritenere possibile nei periodi successivi al riavvio, l’assunzione di buona parte se non tutto il restante personale che risulterà ancora disponibile a costituire il rapporto di lavoro; v Contiamo, quindi, sulla vostra disponibilità all’accoglimento delle proposte di seguito illustratevi che è estremamente importante per raggiungere l’obiettivo della riapertura e il risanamento della Casa da Gioco, cogliendo questa unica e, ribadiamo, non prorogabile possibilità concessaci dal Tribunale di Como v Quanto maggiormente elevata sarà l’adesione degli ex dipendenti ai predetti accordi, tanto maggiore sarà la possibilità di realizzare tale obiettivo in grado altresì di assicurare il pagamento dei crediti degli ex dipendenti secondo le modalità precisate. v Siamo sicuri che comprenderete l’importanza di questo difficile momento sia per il futuro della Casa da Gioco che per le vostre aspettative, non solo lavorative, ma anche creditorie nonché la serietà di questa illustrazione che, riassumendo nella maniere più chiara e concisa possibile tutti gli elementi attualmente in nostro possesso, contiamo possa essere stata in grado di farvi comprendere le ragioni e le prospettive a cui sono finalizzate le proposte di seguito sottopostevi. ELEMENTI SU CUI SI BASANO LE PROPOSTE INDICATE NEL MODULO DI ADESIONE SOTTOPOSTOVI PER LA SOTTOSCRIZIONE: Le proposte sono formulate sui seguenti presupposti: NUMERO DI PERSONE INIZIALMENTE ASSUNTE. - Casinò di Campione S.p.a. a seguito e condizionatamente alla omologazione del piano concordatario che la stessa proporrà al Tribunale di Como prevede l’assunzione, al momento della riapertura della Casa da Gioco, di 170/180 persone individuate tra gli ex dipendenti che avranno sottoscritto la dichiarazione di disponibilità contenuta nel modulo di adesione. CRITERI ADOTTATI PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSUNTI. - La scelta delle persone oggetto di iniziale assunzione potrà essere effettuata dalla società sulla base delle indicazioni fornite da una primaria società specializzata nella gestione delle risorse umane riservando particolare attenzione alle conclamate esigenze occupazionali e sociali del Comune di Campione D’Italia, sulla base di criteri che terranno conto delle varie professionalità necessarie per la definizione di una pianta organica atta a consentire il riavvio della attività della Casa da Gioco e tenuto conto dell’anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e delle esigenze del piano concordatario. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE - L’assunzione verrà effettuata a tempo indeterminato e senza periodo di prova. RETRIBUZIONE - La retribuzione riservata a tutte le posizioni sarà determinata, tenuto conto del contesto economico elvetico nel quale è inserito il Comune di Campione D’Italia, calcolata sulla base di un importo mensile medio/base pari a 3.600 (tremilaseicento) Franchi Svizzeri con un incremento massimo del 10% o diminuzione massima del 10% di detto importo in considerazione delle diverse mansioni attribuite a ciascun dipendente. La esatta retribuzione per ciascun dipendente assunto, così calcolata, verrà indicata al momento della riassunzione e sarà corrisposta per 13 mensilità oltre accantonamento TFR. Alla retribuzione si aggiungerà il 50% del monte complessivo delle mance incassate dalla casa da gioco, ripartite tra i dipendenti in conformità agli accordi che verranno raggiunti successivamente alla ripresa dell’ attività. Il relativo orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali, per il personale amministrativo, e di 36 ore per gli addetti al gioco. CONTRATTO APPLICABILE L’esiguità del tempo a disposizione non consente l’avvio della contrattazione per la stipulazione di un nuovo contratto aziendale nei termini anzidetti, attività che pertanto verrà demandato a epoca successiva all’auspicata omologazione del piano concordatario. PRELAZIONE A FAVORE DEGLI EX DIPENDENTI Condizionatamente all’omologazione del concordato preventivo proposto dalla Casino di Campione S.p.a. e alla successiva riapertura della Casa da Gioco, la società, al fine di dare seguito all’ampliamento della pianta organica successiva al periodo di avvio in presenza di condizioni economiche e gestionali che lo consentano, si impegna per i successivi 4 anni dalla data di riapertura , ad attingere dalle richieste di assunzione presentate nel modulo allegato al presente documento dagli ex dipendenti della Casa da Gioco fermo restando la verifica da parte della società della necessaria professionalità in relazione alle esigenze della pianta organica. La società si adopererà per stipulare accordi con le datrici di lavoro delle attività eventualmente esternalizzate (ad esempio la ristorazione, la manutenzione impianti e le pulizie ecc.) che prevedano in misura massima possibile la prelazione nelle assunzioni tra gli ex dipendenti della casa da gioco con riferimento allo specifico settore operativo. VALIDITA’ DEGLI ACCORDI Gli accordi raggiunti con la sottoscrizione del modulo allegato al presente documento da parte dall’ex dipendenti potranno altresì essere formalizzati, su richiesta della Casinò di Campione S.p.a., in sede sindacale ex art. 411 C.P.C. o in sede giudiziale ex art. 420 C.P.C. ed in ogni caso secondo le prassi e le modalità consentite dalla legge. Gli stessi dovranno in ogni caso considerarsi integralmente risolti in caso di dichiarazione di fallimento della società. MODALITA’ DI INOLTRO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI ACCORDO L’allegato modulo recante le sottoscrizione di tutte o di alcune delle proposte sotto indicate, dovrà essere consegnato in originale presso la sede della società in Campione D’Italia all’ingresso dei dipendenti al quinto piano nei giorni: Venerdì 9 Aprile; Sabato 10 Aprile; Domenica 11 Aprile dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 o inviato ai seguente indirizzo pec casinocampione@pec.it o email proposta.casinocampione@gmail.it oppure al seguente numero fax 0041916494747. In caso di invio via email, pec o fax l’originale dovrà poi essere inoltrato tramite posta raccomandata o corriere presso la sede della società La consegna o l’inoltro dovrà essere effettuata entro Domenica 11 Aprile 2021 CONTENUTO DELLE PROPOSTE FORMULATE AGLI EX DIPENDENTI DEL CASINÒ DI CAMPIONE 1. Per gli ex dipendenti che non potranno essere assunti quantomeno nell’immediatezza, al momento della riapertura della casa da gioco: a) Corresponsione del TFR e di tutti gli ulteriori crediti privilegiati (indennità di mancato preavviso, retribuzioni, contribuzioni non versate etc.) al 100%, così come risultanti ed ammessi nell’ultimo stato passivo del cessato fallimento, in un arco temporale massimo di 36 mesi dalla riapertura della casa da gioco con le seguenti modalità: 20% del credito complessivo sarà versato nel corso del primo anno, il 30% del credito complessivo nel corso del secondo anno; 50% nel corso del terzo anno. I pagamenti di cui sopra verranno eseguiti con cadenza trimestrale. Gli ex dipendenti con crediti complessivi inferiori a 12.000 Euro verranno tacitati mediante il versamento dell’importo dovuto tramite rate trimestrali entro il secondo anno calcolate dalla riapertura della Casa da Gioco b) Inoltre, agli ex dipendenti impugnanti con giudizio già definito o ancora pendente, che non potranno effettivamente essere assunti quantomeno nell’immediatezza, verrà riconosciuto, in aggiunta alle somme di cui al punto a), un indennizzo di entità equivalente a n. 6 (sei) mensilità dell’ultima retribuzione da corrispondersi entro i termini indicati al punto a) che precede, a saldo e stralcio e definizione di ogni e qualsiasi diritto, pretesa creditoria/risarcitoria o comunque connessa o riconducibile all’impugnazione del licenziamento proposta o anche già eventualmente giudizialmente riconosciuta dal Tribunale, con impegno di sospendere e/o rinviare i giudizi ancora pendenti sino all’effettivo pagamento delle somme di cui al punto a) e conseguente rinuncia all’impugnazione del licenziamento ed alle connesse pretese; a tali soggetti sarà altresì riconosciuto un contributo spese legali di € 500,00, imponibili, comprensive di spese forfettarie per ciascuna posizione; 2. Per gli ex dipendenti che saranno assunti al momento della riapertura della casa da gioco: a) Corresponsione integrale di tutti i crediti privilegiati (TFR e altre indennità di mancato preavviso, retribuzioni, contribuzioni non versate etc.) al 100%, risultanti ammessi dall’ultimo stato passivo del cessato fallimento, che verranno versati mediante dilazione in rate trimestrali, nell’arco temporale compreso tra il 30° mese ed il 60° mese successivo alla riapertura della casa da gioco. b) Gli ex dipendenti impugnanti con giudizio già definito o ancora pendente, al momento della assunzione, rinunceranno all’impugnazione del licenziamento e ad ogni domanda proposta nei giudizi pendenti o eventualmente già riconosciuta dal Tribunale. Gli stessi beneficeranno anche di un contributo spese legali di € 500,00, imponibili, comprensive di spese forfettarie, per ciascuna posizione.


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