2021-01-05

CASINO' DI CAMPIONE; 15 giorni per eventuali integrazioni


Il tribunale di Como ha concesso alla società di gestione del Casinò di Campione d'Italia quindici giorni di tempo per apportare integrazioni o produrre nuovi documenti per quanto riguarda l’istanza di concordato presentata prima della dichiarazione di fallimento del 2018. Ha inoltre fissato per il prossimo primo febbraio l'udienza per  l'audizione dell’amministratore delegato della Casa da gioco, Marco Ambrosini. 

Infine, ha rigettato la richiesta di sequestro della procura della Repubblica .  Come si legge nel decreto, "va restituito al Casinò (...) il diritto di articolare le sue difese, illustrando i contenuti delle proposte, e di ricalibrare le domande di soluzione della crisi alla luce dei fatti sopravvenuti".

Inoltre, "la nuova proposta concordataria cd prenotativa depositata il 17 dicembre 2020, lungi dal costituire una rinuncia alla domanda in bianco in precedenza presentata (...) costituisce una ulteriore articolazione dell'iter avviato a seguito della presentazione della originaria domanda concordataria".

 Nel decreto, i giudici dispongono inoltre che "il Casinò di Campione Spa depositi, con cadenza settimanale, una relazione scritta sulla situazione finanziaria dell'impresa relativa alla gestione corrente, con l'elenco di tutte le operazioni di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario e solutorio e l'indicazione del saldo iniziale e finale di periodo del conto corrente bancario, avvertendo la debitrice che: a) in caso di violazione degli obblighi informativi indicati, sarà applicato l'articolo 162, commi 2 e 3 Lf, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità della domanda ed eventuale fallimento; b) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità; c) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo; d) occorre la specifica e previa autorizzazione del tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis Lf e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 182-quinquies Lf; e) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli articoli 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies Lf.

eADV


Nessun commento:

Posta un commento