L'intervento sulla sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al primo trimestre 2020
La Fondazione Enasarco è intervenuta per fornire chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al primo trimestre 2020, anche alla luce di alcune informazioni false e fuorvianti che vengono diffuse sull'argomento.
La nota è stata ribadita anche dalla Fnaarc nazionale, proprio per dare chiarezza agli agenti di commercio iscritti: "La sospensione del termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2020 - perciò, da pagare in unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 5 rate mensili sempre a partire dal mese di giugno - non è stata disposta dalla Fondazione Enasarco bensì dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. Chi ha dichiarato o dichiara di essere contro l’applicazione dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, in realtà, è contro l’applicazione di una norma di legge che, invece, il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di applicare e intende applicare con pieno senso di responsabilità. Con questa norma, il decreto-legge vuole evitare che lo Stato o gli enti previdenziali siano costretti ad agire nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi previdenziali e delle tasse in scadenza nei mesi di aprile e maggio e che, tuttavia, in quel preciso momento non possono pagare a causa del lockdown, cioè della serrata obbligatoria disposta dal Governo alle attività imprenditoriali e commerciali per contenere l’epidemia da Covid-19". Poi Enasarco evidenzia: "Dice il falso chi afferma che il Consiglio di Amministrazione rischia di mettere in difficoltà la categoria degli agenti a causa del posticipo del versamento dei contributi dovuti all’Enasarco. Noi abbiamo solo verificato e preso atto, per doveroso senso di responsabilità e di rispetto della legge, che questa norma di sospensione è obbligatoria anche per i contributi Enasarco e, quindi, abbiamo dato il via alle attività per la sua applicazione. Ugualmente, è priva di qualsiasi fondamento l’affermazione di chi dice che l’Enasarco avrebbe potuto differire anche il termine per l’esecuzione delle trattenute dei contributi previdenziali che le imprese effettuano nel momento in cui pagano le fatture agli agenti".
Ulteriori dettagli e approfondimenti sul tema sono disponibili sul sito di Confcommercio Lecco nello spazio che è stato dedicato alle imprese per aggiornarle costantemente sui provvedimenti e le novità relativi all'emergenza Coronavirus.
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