"Il provvedimento è un passo in avanti. Ma non basta"
Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 - volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - contiene nuove disposizioni che producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo.
"Siamo soddisfatti che diverse richieste avanzate da Confcommercio e relative a una maggiore apertura verso le attività commerciali siano state accolte - sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Penso alle limitazioni tolte ai bar e anche agli ambulanti. Ne restano in vigore altre, che interessano realtà importanti come ad esempio le palestre o i locali da ballo. Così come siamo consapevoli che per diverse attività non sia facile gestire determinate problematiche come quelle tese a evitare assembramenti. Ora però attendiamo in tempi brevi, come ribadito anche da Confcommercio a livello nazionale, un ulteriore provvedimento che contempli misure che tengano adeguatamente conto, in termini di aree territoriali e di dotazioni finanziarie, della portata della crisi economica generata dall’emergenza Coronavirus. Interi settori, a partire dal turismo, sono in ginocchio in Lombardia e anche a Lecco. Bisogna ricostruire fiducia e rimettere in moto il Paese, supportando le imprese e i lavoratori. Serve una azione il più possibile rapida ed efficace"
Le disposizioni più rilevanti che interessano il territorio lecchese, in relazione alle misure urgenti di contenimento del contagio, sono:
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
- possibilità di svolgere le attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;
- sospensione di tutti eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
- sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (criterio droplet);
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori (cd criterio droplet); stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.
Anche a Lecco si applica inoltre la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Per quanto riguarda invece le azioni di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:
- in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.
Nessun commento:
Posta un commento