Date le concentrazioni elevate di pm10 rilevate nei giorni scorsi dalle centraline Arpa a livello provinciale,domani entreranno in vigore le misure temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell'aria secondo il Protocollo di collaborazione promosso da Regione Lombardia e ANCI, con Arpa, Città Metropolitana e i principali Comuni capoluogo tra cui Como.
In linea generale il protocollo regionale prevede delle misure strutturali permanenti e delle misure temporanee di primo o di secondo livello, aggiuntive a quelle permanenti, che vengono adottate automaticamente quando si verificano le condizioni di seguito specificate.
Misure strutturali permanenti
- Non possono più circolare moto e motorini con motori Euro 0; gli Euro 1 possono circolare dalle 7,30 alle 19,30 nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo.
- Non possono più circolare gli autobus del trasporto pubblico locale di categoria M3 e di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel.
- Dal lunedì al venerdì, esclusi giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 non possono circolare veicoli con motori a benzina Euro 0 e diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.
Il 1° livello
Si attiva quando il valore medio di pm10 rilevato dalle centraline dell’Arpa in provincia supera la soglia dei 50 microgrammi su metro cubo d’aria per quattro giorni consecutivi.
I giorni di controllo della concentrazione media rilevata in provincia sono due a settimana: lunedì e giovedì. In caso di superamento del limite (a livello provinciale per quattro giorni consecutivi), le misure previste dal protocollo scattano il giorno successivo al giorno di controllo (quindi martedì e venerdì).
Le misure temporanee possono non essere attivate qualora, pur verificandosi le condizioni sopra illustrate, nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
Cosa prevede
- Limitazione alla circolazione in base alla motorizzazione del veicolo
In linea generale il protocollo regionale prevede delle misure strutturali permanenti e delle misure temporanee di primo o di secondo livello, aggiuntive a quelle permanenti, che vengono adottate automaticamente quando si verificano le condizioni di seguito specificate.
Misure strutturali permanenti
- Non possono più circolare moto e motorini con motori Euro 0; gli Euro 1 possono circolare dalle 7,30 alle 19,30 nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo.
- Non possono più circolare gli autobus del trasporto pubblico locale di categoria M3 e di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel.
- Dal lunedì al venerdì, esclusi giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 non possono circolare veicoli con motori a benzina Euro 0 e diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.
Il 1° livello
Si attiva quando il valore medio di pm10 rilevato dalle centraline dell’Arpa in provincia supera la soglia dei 50 microgrammi su metro cubo d’aria per quattro giorni consecutivi.
I giorni di controllo della concentrazione media rilevata in provincia sono due a settimana: lunedì e giovedì. In caso di superamento del limite (a livello provinciale per quattro giorni consecutivi), le misure previste dal protocollo scattano il giorno successivo al giorno di controllo (quindi martedì e venerdì).
Le misure temporanee possono non essere attivate qualora, pur verificandosi le condizioni sopra illustrate, nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
Cosa prevede
- Limitazione alla circolazione in base alla motorizzazione del veicolo
a) per i veicoli privati: non possono circolare i benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1, 2, 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e dalle 8.30 alle 18.30 il sabato e i festivi; non possono circolare i diesel Euro 4 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30
b) per i veicoli commerciali: non possono circolare i benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1 2 e 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato e i festivi dalle 8.30 alle 12.30. I veicoli commerciali diesel Euro 4 possono circolare sempre.
- riduzione di 1°C del valore massimo della temperatura nelle abitazioni e nei negozi. Il valore massimo diventa quindi di 19°C, con tolleranza di 2°C.
deroga: il divieto non c’è per alberghi, pensioni, ospedali, cliniche o case di cura, ricoveri per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti o altri soggetti affidati ai servizi sociali, piscine, saune, palestre, servizi di supporto alle attività sportive, edifici per l’attività scolastica, asili nido.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di classe 0, 1, 2 stelle. La classificazione è indicata nella certificazione o si può chiedere al costruttore.
- divieto di accendere falò, barbecue e fuochi d’artificio, di spargere liquami zootecnici.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
Il 2° livello
Scatta quando per 10 giorni consecutivi il PM10 medio rilevato dalle centraline in provincia supera il limite giornaliero di 50 microgrammi su metro cubo d’aria, con gli stessi giorni previsti di controllo (lunedì e giovedì) e di attivazione (martedì e venerdì).
Cosa prevede
- blocco dei veicoli:
a) veicoli privati benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1 2, 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato e festivi dalle 8.30 alle 18.30; diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30
- riduzione di 1°C del valore massimo della temperatura nelle abitazioni e nei negozi. Il valore massimo diventa quindi di 19°C, con tolleranza di 2°C.
deroga: il divieto non c’è per alberghi, pensioni, ospedali, cliniche o case di cura, ricoveri per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti o altri soggetti affidati ai servizi sociali, piscine, saune, palestre, servizi di supporto alle attività sportive, edifici per l’attività scolastica, asili nido.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di classe 0, 1, 2 stelle. La classificazione è indicata nella certificazione o si può chiedere al costruttore.
- divieto di accendere falò, barbecue e fuochi d’artificio, di spargere liquami zootecnici.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
Il 2° livello
Scatta quando per 10 giorni consecutivi il PM10 medio rilevato dalle centraline in provincia supera il limite giornaliero di 50 microgrammi su metro cubo d’aria, con gli stessi giorni previsti di controllo (lunedì e giovedì) e di attivazione (martedì e venerdì).
Cosa prevede
- blocco dei veicoli:
a) veicoli privati benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1 2, 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato e festivi dalle 8.30 alle 18.30; diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30
b) veicoli commerciali benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1, 2 e 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato e festivi dalle 8.30 alle 18.30; i diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30.
- riduzione di 1°C del valore massimo della temperatura nelle abitazioni e nei negozi. Il valore massimo diventa quindi 19°C, con tolleranza di 2°C.
deroga: il divieto non c’è per alberghi, pensioni, ospedali, cliniche o case di cura, ricoveri per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti o altri soggetti affidati ai servizi sociali, piscine, saune, palestre, servizi di supporto alle attività sportive, edifici per l’attività scolastica, asili nido.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di classe 0, 1, 2, 3 stelle. La classificazione è indicata nella certificazione o si può chiedere al costruttore.
- divieto di fare falò, barbecue e fuochi d’artificio, di sostare con il motore della macchina acceso, di spargere liquami zootecnici.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
La revoca delle misure temporanee
Può avvenire nei giorni previsti (martedì e venerdì) sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento.
Per revocare le misure temporanee deve verificarsi una di queste due condizioni:
- la concentrazione del giorno precedente al giorno di controllo deve essere inferiore al valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria devono prevedere per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- In due giorni consecutivi nei quattro precedenti alla giornata di controllo la concentrazione del pm10 deve essere al di sotto del valore limite di 50 μg/m3.
Sanzioni
da 87 euro fino a 345 euro (60,90 euro se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notifica).
deroga: il divieto non c’è per alberghi, pensioni, ospedali, cliniche o case di cura, ricoveri per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti o altri soggetti affidati ai servizi sociali, piscine, saune, palestre, servizi di supporto alle attività sportive, edifici per l’attività scolastica, asili nido.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di classe 0, 1, 2, 3 stelle. La classificazione è indicata nella certificazione o si può chiedere al costruttore.
- divieto di fare falò, barbecue e fuochi d’artificio, di sostare con il motore della macchina acceso, di spargere liquami zootecnici.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
La revoca delle misure temporanee
Può avvenire nei giorni previsti (martedì e venerdì) sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento.
Per revocare le misure temporanee deve verificarsi una di queste due condizioni:
- la concentrazione del giorno precedente al giorno di controllo deve essere inferiore al valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria devono prevedere per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- In due giorni consecutivi nei quattro precedenti alla giornata di controllo la concentrazione del pm10 deve essere al di sotto del valore limite di 50 μg/m3.
Sanzioni
da 87 euro fino a 345 euro (60,90 euro se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notifica).
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